Il taeg usurario impone la sospensione dell’esecuzione

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Il taeg usurario impone la sospensione dell’esecuzione

Il Tribunale di Bari con la recente Ordinanza del 7 marzo 2019, confermando un orientamento già consolidato, ha affermato che nel calcolo del TAEG è necessario considerare tutti i costi, anche quelli “solo potenziali del finanziamento”.

La deduzione e la prova che al momento del finanziamento il TAEG applicato al rapporto sia superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula dell’atto di erogazione e quietanza determina la non debenza degli interessi tutti (corrispettivi e moratori) e costituisce ipotesi di usura originaria, vietata dall’ordinamento.

Tale prova può essere fornita con perizia di parte e la sussistenza della dedotta e provata usura originaria integra l’ipotesi dei “gravi motivi” idonei per disporre la sospensione dell’esecuzione.

Scarica >> Ordinanza del tribunale di Bari del 7 marzo 2019