TEOREMI MATEMATICI, OBBLIGO DI CTU e DISATTENZIONE DEI GIUDICI.

CONDIVIDI ARTICOLO:

TEOREMI MATEMATICI, OBBLIGO DI CTU e DISATTENZIONE DEI GIUDICI.

I teoremi matematici devono (o, almeno, dovrebbero) costituire le basi della giustizia e, quindi, non si dovrebbe motivare una sentenza ponendosi in contrasto con rigorosi e scientifici criteri di matematica finanziaria.

Taluni Tribunali, tuttavia, pensando forse che la realtà giuridica possa prescindere dalla realtà fattuale e, soprattutto, scientifica, ovvero ritenendo che le maglie dell’ordinamento consentano ingiustificati ed ingiustificabili sofismi, continuano ad ignorare un principio ormai assodato nel campo scientifico della matematica finanziaria e, cioè, che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” realizzato in capitalizzazione composta, determina un effetto anatocistico vietato dall’ordinamento.

È quanto è accaduto con la sentenza del Tribunale di Torino del 30 maggio 2019 (Est. Dr. Astuni) oggi in commento che, con ragionamento viziato in più passi, continua a sostenere – da un lato – che il calcolo del TAEG debba essere valutato in astratto, senza considerare le ipotesi concrete in cui la banca, prima o contestualmente alla stipula di un mutuo, abbia “preteso” la stipula di determinate polizze assicurative, come ad esempio quella sulla vita del mutuatario ovvero l’assicurazione “incendio” (eventualmente proponendo un tasso più basso); dall’altro, che il piano di ammortamento alla francese realizzato in capitalizzazione composta non produce l’effetto anatocistico vietato dall’ordinamento.

Evitiamo di trattare la questione relativa al c.d. T.E.MO, analizzata nella prima parte della sentenza, perché la causa ci sembra una di quelle provenienti dal noto “perizificio” di Brescia, che ci costringe ad evitare ogni commento in merito, non condividendone affatto l’operatività.

Quanto al primo profilo del TAEG, ci limitiamo a rilevare che la sentenza in commento non pare che abbia fatto ricorso alla CTU per la verifica del TAEG, ovvero per la verifica dell’effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta.

Già tale fatto, cioè il mancato ricorso alla CTU, ci pare più che mai censurabile. 

Riteniamo, infatti, che nelle cause in materia di diritto bancario la CTU sia obbligatoria, salvo rari casi. Sostiene la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “quando una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante”(Cfr. Cass. sez. 1° civ. sent. 15/3/2016 n. 5091 – Rel. Nappi). È, per giunta, “consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, «quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191, m. 590615)…”(Cfr. Cass. n. 5091/2016 cit.).

Ciò significa che il Giudice di prime cure non poteva in astratto non ammettere la CTU, atteso che manca qualsiasi valutazione in ordine all’irrilevanza della produzione documentale dell’attore e, in particolare, sul momento in cui venivano stipulate le polizze assicurative in questione, considerate dall’attore nel calcolo del TAEG ed escluse, invece, senza alcun riscontro in concreto dal magistrato.

Costituisce ius recptumil principio secondo cui “…nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza…”(Cfr. Cass. civ. sez. 3° Ord.  30/05/2019 n. 14762 – Rel. Di Florio). Quindi, la valutazione circa l’eventuale contestualità tra la stipula del mutuo e quella delle polizze assicurative andava senza dubbio eseguita ed andava altresì verificata la corrispondenza tra il dato numerico indicato nel mutuo come TAEG e quello effettivo e reale tramite apposita CTU.

Ma la sentenza in questione è ancor più censurabile nella parte in cui nega, con motivazione palesemente perplessa e/o apparente, l’effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta (punto 4, da pag. 11 a pag. 16).

Per esigenze di sintesi espositiva evitiamo di riportare i vari punti della sentenza in cui viene trattata la problematica dell’anatocismo nelle rate dei mutui. Soprattutto osserviamo fin d’ora che non si può affatto affermare che l’art. 1283 c.c. non si applichi ai mutui, perché tale affermazione è contraddetta dalla Suprema Corte di Cassazione che, invece, ritiene che il fenomeno della capitalizzazione degli interessi sia consentito, anche nei contratti di mutuo, nei soli limiti di cui all’art. 1283 cod. civ.(Cfr. Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593). In questo senso va smentita la sentenza del Tribunale di Torino ove a pag. 15 sembrerebbe ipotizzare una certa compatibilità tra gli interessi moratori e l’anatocismo; compatibilità che invece non esiste, visto che per legge gli interessi moratori non possono dar luogo ad alcuna capitalizzazione.

Senza inutili divagazioni, concentriamo l’attenzione su quanto si legge alle pagg. 11/16 della sentenza del Tribunale di Torino ove il magistrato arriva ad ipotizzare addirittura che nel piano di ammortamento alla francese, realizzato in capitalizzazione composta, l’applicazione della detta capitalizzazione composta si evidenzi all’inizio del piano, per poi perdersi analizzando il piano medesimo e, infine, riemergere, quasi fosse un sottomarino in navigazione in un mare in tempesta, “assumendo che ciascuna rata costante sia formata, calcolando gli interessi, anziché sul capitale residuo, sulla quota capitale che viene a scadere”(pag. 12).

In realtà, il problema dell’anatocismo nelle rate di mutuo con piano di ammortamento in capitalizzazione composta risulta mal posto dal giudice di merito.

La spiegazione del fenomeno va infatti ricercata nei principi che regolano la capitalizzazione 

  • coninteressi semplici

o la capitalizzazione

  • coninteressi composti[1]

Infatti, oltre che dall’entità della percentuale, i tassi d’interesse sono caratterizzati dal cosiddetto regime di capitalizzazionedegli interessi medesimi, che può essere semplice o composto. 

  • CAPITALIZZAZIONE CON APPLICAZIONE DI INTERESSI SEMPLICI 

L’interesse viene detto semplice quando è proporzionale al capitale e al tempo

Quindi, si può parlare di capitalizzazione con applicazione di interessi sempliciquando gli interessi, maturati da un dato capitale nel periodo di tempo considerato, non vengono aggiunti al capitale che li ha prodotti(capitalizzazione) e, quindi, non maturano a loro volta interessi. 

  • CAPITALIZZAZIONE CON APPLICAZIONE DI INTERESSI COMPOSTI

L’interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale iniziale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovverosia che anche l’interesse produce interesse[2].

Nel piano di ammortamento alla francese gli interessi vengono generalmente conteggiati mediante l’applicazione di un interesse composto. Ciò significa che tale piano di ammortamento genera di per sé stesso, un fenomeno di capitalizzazione di interessi su interessi e, dunque, un effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c.

Né si dica che l’effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c. presuppone che gli interessi siano maturati, mentre invece nella fattispecie in esame non ricorrerebbe la detta ipotesi della “maturazione degli interessi”. Infatti, l’algoritmo di calcolo che la Banca applica al momento della redazione del piano di ammortamento precostituisce un piano di rimborso del mutuo che annida o nasconde il suddetto effetto anatocistico vietato.

La prova di tale circostanza può essere facilmente fornita ipotizzando la restituzione di un prestito regolato in conto corrente con pagamento di rate costanti e periodiche, simili a quelle di un mutuo avente la stessa entità e durata del detto piano di rimborso, lo stesso TAN e la stessa entità, periodicità e costanza delle rate del piano di rimborso. I risultati a cui si perviene sviluppando il piano di ammortamento del suddetto piano rimborso sono assolutamente identici a quelli a cui si perviene sviluppando l’ammortamento del mutuo.

Ciò significa che nel momento stesso in cui viene creatodalla Banca il piano di ammortamento, già in tale momento è insito nello stesso l’effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c.

Erra il Tribunale di Torino quando afferma che l’effetto della capitalizzazione composta dapprima si evidenzi, poi si perda e poi, ancora, riemerga, quasi fosse un sottomarino in navigazione, perché tali affermazioni contrastano con veri e propri teoremi, cioè con certezze scientifiche della matematica finanziaria.

Nel momento stesso in cui il piano di ammortamento viene configurato si determina “a priori” sia il “monte complessivo degli interessi” da applicare al prestito e sia la “rata costante” mediante la quale il prestito verrà rimborsato per capitale ed interessi, attraverso l’applicazione della seguente formula 

È bene sottolineare che nella determinazione del c.d. “monte complessivo interessi” l’algoritmo del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta conteggia anche gli interessi che si generano tra una rata e l’altra che, di per sé stesse, sono già comprensive di interessi. In altri termini, viene “capitalizzata” ogni singola rata in cui si articola il piano di ammortamento, che a sua volta viene capitalizzata e così via. L’effetto caratteristico della capitalizzazione composta è, infatti, quello derivante dal “fattore esponenziale” della formula matematica sopra riportata. Al contrario, la formula del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, che è la seguente 

è priva del suddetto “fattore esponenziale”. 

Quindi, analizzando un piano di ammortamento stilato alla francese in capitalizzazione composta, si osserva che, una volta determinato il c.d. “monte complessivo interessi”, tali interessi vengono sommati al capitale e ripartiti nelle singole rate di rimborso del prestito (comprensive di “capitale ed “interessi”) per essere “spalmati” per tutto il tempo di durata del rimborso del finanziamento. Ciò significa che è soltanto “apparente”, ma non reale, il fenomeno in base al quale gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo, al contrario di quanto si legge a pag. 12 della sentenza in commento, perché in applicazione dell’algoritmo proprio della capitalizzazione composta il “capitale residuo” è di per sé stesso impregnato della “quota interessi” che sono stati via via già pagati con il pagamento delle singole rate in cui si articola il piano. 

In altri termini, facendo un esempio di insiemistica (e/o di algebra) di base e, pertanto, ipotizzando che l’insieme costituito dal “capitale” si sommi all’insieme costituito dal c.d. “monte complessivo interessi” (calcolato in regime di capitalizzazione composta) e poi il risultato venga suddiviso per la durata del finanziamento in base al numero delle singole rate del piano, risulta evidente che la “rata costante” (cui vengono imputati “capitale” ed “interessi”), mediante il quale il finanziamento viene rimborsato (sulla base del piano di ammortamento), risulta impregnata degli interessi capitalizzati, che sono stati rimborsati con il pagamento delle rate precedenti, cioè di ogni singola rata del piano. In particolare, il “capitale” risulta frazionato in tante unità tali da supportare il ristorno rata per rata degli “interessi capitalizzati in regime composto” e, ovviamente, del capitale (rata = capitale + interessi); pertanto, decurtando dal capitale residuo la sola quota di “capitale rimborsata”, e non la quota di “interessi”, è evidente che gli interessi (calcolati in regime di capitalizzazione composta) pagati con ogni singola rata, proprio per effetto dell’algoritmo della capitalizzazione composta, vengono ad essere incorporati anche nel capitale residuo della rata successiva e così via, rata per rata.

Non si pone, pertanto, un problema di interessi “maturati” o “scaduti” a norma dell’art. 1283 c.c., come il Tribunale di Torino adombra, perché ogni singola rata del piano di rimborso alla francese in capitalizzazione composta contiene interessi su interessi, cioè interessi anatocistici.

Inoltre, il suddetto effetto anatocistico si verifica in entrambi gli esempi cui sembra far riferimento il giudice di Torino, cioè sia nel piano di ammortamento con capitale “decrescente”, sia in quello con capitale “crescente” (che poi è la tipologia più utilizzata). Anzi, la matematica finanziaria conosce numerosissime formule di sviluppo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta, che è inutile enumerare, visto che l’effetto anatocistico sopra indicato è lo stesso, anche se con diversa incidenza pratica.

Ciò posto, non può negarsi l’effetto anatocistico dei piani di ammortamento alla francese.

Tale effetto anatocistico proprio del piano di ammortamento alla francese comporta un costo aggiuntivo occulto a carico del mutuatario pari a circa 1/3 in più rispetto al dovuto in un periodo di 10 anni avuto riguardo al tasso di interesse applicato, ove si fosse proceduto al rimborso del prestito mediante un piano di ammortamento con capitalizzazione semplice, senza effetto anatocistico. Tale prezzo occulto si accresce sensibilmente ove venga rapportato ad un periodo di 20 anni e ancor di più ove lo si rapporti ad un periodo di 30 anni.

Ciò significa, che nei mutui con ammortamento alla francese ricorre, innanzitutto, la violazione dell’art. 1283 c.c., cioè del divieto di anatocismo.

Inoltre, il mutuo o il contratto di finanziamento in genere, a causa del metodo di ammortamento applicato, c.d. “alla francese”, reca un tasso di interesse nominale non corrispondente a quello effettivo applicato, con conseguente evidente discrasia tra i due tassi e nullità del tasso di interesse, in quanto incerto ed indeterminato, anche ai sensi dell’art. 1284 c.c. Più precisamente, il metodo di ammortamento in questione determina un tasso di interesse nominale diverso da quello indicato nel contratto. 

In secondo luogo, sussiste l’assoluta incertezza del tasso di interesse di fatto applicato, in palese violazione dell’art. 1284 c.c., atteso che il costo occulto e/o latente di fatto applicato al mutuatario, quale effetto del piano di ammortamento, non era stato concordato.

È appena il caso di aggiungere, al riguardo, che a norma dell’art. 1284, 3° comma, c.c. gli “interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”; con l’ovvia conseguenza che, essendo nullo il tasso di interesse pattuito, perché non corrispondente a quello reale ed effettivo, sarebbero dovuti interessi nella misura legale, salvo il rilievo assorbente della eventuale natura usuraria degli interessi applicati.

Ciò significa, che il prezzo occulto così individuato potrebbe influire sulla determinazione del TAEG del contratto e, dunque, rilevare anche ai fini della verifica della conformità dell’operazione finanziaria alla disciplina antiusura (i.e. L. n. 108/1996).

In ogni caso, la mera presenza del suddetto prezzo occulto nel contratto di mutuo con piano di ammortamento c.d. alla francese può rilevare altresì quale indice rilevatore della sussistenza di un vizio del consenso nel contratto medesimo, posto che le parti, ove avessero avuto contezza del suddetto prezzo occulto, non avrebbero concluso quel contratto alle stesse condizioni, con ogni relativa conseguenza, anche ai sensi dell’art. 1427 c.c.

In altri termini la divergenza tra il “prezzo” del mutuo con applicazione degli interessi capitalizzati con l’interesse semplice, rispetto al “prezzo” ottenibile in capitalizzazione composta, induce a ritenere sussiste altresì un c.d. “effetto sorpresa” nel cliente, rilevante per l’applicazione della struttura rimediale di cui all’art. 1195 c.c.[3]alò fine di ottenere la diversa imputazione delle rate del piano.

Quanto al riferimento all’art. 821 c.c. che si legge in sentenza, con l’inappropriato paragone ai “canoni di locazione”, ci limitiamo ad osservare che costituisce ius receptumquello secondo cui l’obbligazione pecuniaria, a norma dell’art. 821 3° comma c.c. matura giorno per giorno (come accade nel regime di capitalizzazione semplice) e non giorno su giorno (come accade nel regime di capitalizzazionecomposto).

Infine, avuto riguardo alla possibilità di confondere il “piano di ammortamento” con il “documento di sintesi”, quest’ultimo imposto dalla disciplina sulla “trasparenza bancaria” e contenente le principali condizioni economiche del finanziamento, riteniamo inutile ogni commento, posto che lo scopo del piano di ammortamento è proprio quello di far conoscere la composizione delle singole rate, sia per la quota di “capitale, sia per la quota di “interessi” e tale effetto non può essere conseguito dal documento di sintesi.

In conclusione, la prassi bancaria di regolare il rimborso dei mutui mediante la predisposizione di piani di ammortamento c.d. “alla francese” non sembra – allo stato – ulteriormente sostenibile e la sentenza in commento, ponendosi in contrasto con realtà scientifiche, non sindacabili dal magistrato, pare erronea e il frutto di un deprecabile e mal applicato “copia e incolla” di argomentazioni e motivazioni “apparenti”se non addirittura “perplesse”.


[1]In realtà, dal punto di vista della matematica finanziaria, sarebbe più corretto contrapporre al fenomeno della “capitalizzazione degli interessi composti” quello della “non capitalizzazione degli interessi semplici” (Cfr. Prof. Antonio Annibali, Prof.ssa Carla Baracchini, Ing. Alessandro Annibali, Prof. Francesco Olivieri in “Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno II, num. 15/2018 – ISSN 2611-0083”; nonchè Antonio Annibali, C. Baracchini, A. Annibali “Anatocismo e Ammortamento di mutui alla francese – Manuale” in www.attuariale.it)

[2]In breve, se la durata del prestito è superiore al periodo di tempo per cui l’interesse viene conteggiato, si parla di tasso di interesse composto, perché vengono conteggiati nel calcolo dell’interesse finale anche gli interessi parziali già maturati per ogni periodo. L’interesse composto si divide in: i) discontinuo annuo; ii) discontinuo convertibile; iii) continuo o matematico.

[3]Articolo 1195. Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa, se non vi è stato dolo (1439) o sorpresa da parte del creditore (2726).

Scarica >> Trib. Torino 30.05.2019