EURIBOR: Indeterminatezza del tasso, carenza degli elementi essenziali del contratto e violazione doveri informativi

CONDIVIDI ARTICOLO:

EURIBOR: Indeterminatezza del tasso, carenza degli elementi essenziali del contratto e violazione doveri informativi

Per il Tribunale di Roma (sez. VIII, sentenza del 29 maggio 2019) in un contratto di mutuo l’omessa indicazione del “tasso variabile contrattualmente convenuto” e, precisamente, l’omessa indicazione del divisore 360 o 365 del tasso Euribor 6 mesi, unitamente alla mancata indicazione del tipo di piano di ammortamento adottato (se “alla francese” o “all’italiana”) e del relativo regime di capitalizzazione (semplice o composta) costituisce omessa “indicazione degli elementi essenziali del contratto”,con conseguente violazione dell’obbligo di informazione ex art. 117, 4° comma TUB e condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite.

Ebbene, condividendo totalmente le determinazioni della CTU, la sentenza riscontra la inequivocabile <<violazione degli obblighi informativi previsti e posti a carico dell’istituto bancario attinenti (…) alla fissazione del “tasso variabile contrattualmente convenuto”>>;in particolare viene omesso “se il divisore dell’indice Euribor 6 mesi sarà di 360 o 365 nonché quello quotidiano su cui verrà pubblicato il tasso”.

Da tale carenza informativa di un elemento essenziale del contratto, il Tribunale di Roma fa discendere l’assoluta impossibilità di verificare l’<<esattezza dell’applicazione del tasso da parte dell’istituto“in occasione della revisione periodica”della rata con conseguente indeterminatezza delle clausole contrattuali>>.

Il Tribunale rileva altresì l’omessa specificazione del tipo di piano di ammortamento utilizzato per il calcolo delle rate (se all’italiana o alla francese), nonché del tipo di regime finanziario applicato allo stesso piano (i.e. se capitalizzazione semplice o composta); omissioni informative, queste, tutte “a scapito del cliente” e rimesse alla discrezione della Banca.

La sentenza de quasembra, dunque, condividere le medesime basi argomentative dei sempre più saldi indirizzi della giurisprudenza di legittimità in materia bancaria, che impongono l’esatta determinazione delle clausole contrattuali relative ai tassi d’interesse (ex multis Cass. Civ. Ord. del 26.06.2019 n. 17110 e Cass. Civ. sent. del 25.06.2019 n.16907) e, segnatamente, escludono in modo perentorio la  legittimità di ogni previsione contrattuale che non consenta di individuare obiettivamente l’entità dei tassi applicati ed in generale i contenuti convenzionalmente previsti, affidando, invece, tali determinazioni ad una, più o meno limitata, discrezionalità della Banca e, quindi,  in contrasto con la previsione normativa di cui al 4° comma dell’art. 117 TUB (cfr. https://www.bancheepoteri.it/2019/07/15/fido-di-fatto-e-specifica-determinazione-del-tasso-dinteresse/https://www.bancheepoteri.it/2019/07/08/lindeterminatezza-del-tasso-dinteresse-quale-causa-di-nullita-parziale-del-contratto-ai-sensi-dellart-1346-c-c/).

Conclude il Tribunale di Roma, stabilendo che il contratto di mutuo in questione è viziato dall’omessa “indicazione degli elementi essenziali (…), con la conseguenza che risulta dimostrata la violazione dell’obbligo di cui all’art. 117 TUB, specificatamente posto a carico della parte convenuta”, con conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. 

Scarica >> Tribunale di Roma del 29.05.2019