I Giudici di merito ordinari paiono, finalmente, propensi a riconoscere limitazioni ben precise al diritto di procedere esecutivamente di cui spesso le Banche si avvalgono pur non ricorrendone i presupposti.
Il Tribunale di Roma, infatti, con la recentissima pronuncia del 7 Ottobre 2019 ha, in primo luogo, precisato che la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, ovvero del creditore precettante, va ritenuta inammissibile, perché “nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti”, benché l’opponente sia formalmente attore e l’opposto convenuto, la posizione sostanziale delle due parti è invertita. Solo l’opponente, infatti, “nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione o il precetto”, come si evince dal richiamo effettuato nella sentenza in esame alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975, 15814/2008).
In tal senso, la stessa giurisprudenza di legittimità fa salvo il “diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall’ingiunto opponente, rispetto alla quale l’originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto” (Cfr. Cass. 11415/2004).
Nel caso in easme, l’opponente non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale e, pertanto, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di revocatoria ordinaria svolta in via riconvenzionale dal creditore opposto, stabilendo che il suddetto principio, affermato dalla Corte di Cassazione in riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, debba ritenersi estendibile anche al giudizio di opposizione al precetto per analogia “non controvertita da ulteriori pronunce della giurisprudenza”.
Lo stesso Tribunale, inoltre, ha riconosciuto che per affermare la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 2929-bis c.c., è necessario che il carattere gratuito dell’atto di attribuzione patrimoniale sia ravvisabile in concreto, ovvero che occorre interpretare il contratto, ai sensi dell’art. 1362 c.c., indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole, valutando altresì il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.
Partendo da tali presupposti, il Tribunale ha ritenuto che l’attribuzione patrimoniale in esame, benché avvenuta in assenza di corrispettivo (e, quindi, gratuitamente), non fosse gratuita in quanto, “essendo inserita in un ampio accordo dei rispettivi interessi patrimoniali conseguente alla separazione tra coniugi, ha una funzione “solutorio-compensativa” e, quindi, natura onerosa”.
Nello stesso senso la Suprema Corte di Cassazione ha, da tempo, affermato che “gli accordi di separazione personale tra coniugi, concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo”, ma “rispondono, di norma, ad un più specifico e più ampio spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale”” che può “colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno- nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa”” dei rapporti patrimoniali tra i coniugi (Cfr. Cass. n. 5473/2006; Cass. n. 5741/2004).
Pertanto, il Tribunale di Roma, postulando che dall’interpretazione complessiva dell’accordo di separazione si potesse desumere che il trasferimento del bene immobile da parte del marito in favore della moglie venisse giustificato dalla finalità dei coniugi di definire ogni questione patrimoniale derivante dal matrimonio, ha ritenuto palesemente esclusa la gratuità dell’atto di attribuzione e così facendo ha negato il diritto della Banca di procedere esecutivamente, accogliendo l’opposizione a precetto e condannando la Banca alle spese.
Ci si augura, dunque, che la suddetta sentenza assurga a rango di precedente giurisprudenziale, affinché si possano fondatamente contrastare quei deprecabili tentativi di utilizzare la normativa vigente con il fine ultimo e velato di violare i diritti dei cittadini.
Avv. Beatrice Cancrini