I CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA E LE NULLITA’ ASSOLUTE RILEVABILI D’UFFICIO

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I CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA E LE NULLITA’ ASSOLUTE RILEVABILI D’UFFICIO

La Prima Sezione della Corte di Cassazione torna sui “mono-firma” e, in particolare, sul requisito della forma scritta nei contratti bancari di cui all’art. 117, 1° comma, TUB stabilendo che il relativo vizio può essere rilevato d’ufficio dal giudice trattandosi di cd. nullità di protezione e ciò per il sol fatto che “La vigente norma dell’art. 127 comma 2 TUB è davvero univoca nello stabilire, […], che «le nullità del presente titolo… possono essere rilevate d’ufficio».”

Nel caso di specie la banca ricorrente, infatti, asseriva che tali violazioni non potessero essere rilevate d’ufficio, essendo nullità di protezione che, in quanto tali avrebbero la “finalità di protezione esclusiva di uno dei contraenti”. La stessa Banca escludeva, poi, che tali nullità potessero essere sollevate dal curatore fallimentare poiché figura terza rispetto al fallito e ai creditori. 

La Cassazione ha sostenuto, invece, che la terzietà di che trattasi va intesa nel senso di “(maggiore) protezione della massa dei creditori: che in quanto tale, non può mai venire a operare a danno di questi ultimi” e che, comunque, è lo stesso art. 119 co. 4 TUB a stabilire che oltre al cliente (e il suo successore), anche “colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni» è legittimato“ad ottenere la documentazione inerente ai rapporti a suo tempo intrattenuti con l’istituto. Per il rilievo che i «diritti di trasparenza», essendo delle «componenti del patrimonio» del cliente, passano, nel caso di suo fallimento, alla «gestione del curatore» v., del resto, già Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733.”  

Inoltre, quelli di cui all’art. 117 TUB sono rimedi solo prima faciea tutela di una specifica figura, essendo evidente, invece, come le nullità di protezione sono poste a garanzia di valori fondamentali. La sentenza in commento, pur non esplicitandolo direttamente, fa proprio l’orientamento maggioritario della Cassazione in materia, la quale, già nel 2017 con sent. n. 923, statuiva che “La rilevabilità ufficiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, […], come una speciesdel più ampio genusrappresentato dalle prime, tutelando le stesse […] valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 cost.) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 cost.) – che trascendono quelli del singolo”. (cfr. Cass. Terza sez. civ., sent. 17.01.2017 n. 923).

Ciò posto, la sentenza in esame elimina ogni possibilità di speculazioni di sorta statuendo, appunto, che i vizi di cui all’art. 117 TUB (Titolo VI) sono assolutamente rilevabili d’ufficio in virtù del fatto che, in seguito alle rilevanti modifiche apportate a tutto il capo III del titolo VI TUB dall’art. 4 co.3 D.Lgs. 13.08.2010 n.141, l’attuale formulazione dell’art. 127 co. 2 TUB prescrive che “le nullità del presente titolo…possono essere rilevate d’ufficio” (prima della riforma, invece, l’eccezione di nullità era consentita al solo cliente). Trattasi dunque di nullità assolute, e non di nullità relative (i.e.rilevabili esclusivamente su istanza di parte), come ad esempio, quelle prescritte dall’art. 23 TUF. 

A tal proposito va detto che la pronuncia de quasi sofferma altresì sulla validità dei cd. contratti “mono-firma” (cioè redatti per iscritto, ma firmati esclusivamente dal cliente, al quale ne sia stata consegnata una copia), anche con riguardo ai contratti bancari. 

Sul punto, tuttavia, la sentenza in commento si allinea all’indirizzo già tracciato da altre pronunce della medesima sezione (Cfr. Cass. sez. I sent. n. 16070 del 18.06.2018, Cass. sez. I ord. n. 1632 del 21.06.2018), ritenendo che la presunzione di legittimità dei contratti finanziari cd. mono-firma valga anche per i contratti bancari.

Di fatto, dunque, la sentenza in esame pone sullo stesso piano la nullità prevista dall’art. 23 T.U. finanziario e quella exart. 117 T.U. bancario; si legge, infatti, che <<il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 –(TUF) –è rispettato ove […] ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, […]. Tale soluzione vale, […], anche per i contratti bancari: cfr., […] Cass., 18 giugno 2018, n. 16070>>.

Tale assunto non è condivisibile, atteso che le SS.UU., con la nota sentenza n. 898 del 16.01.2018, avevano affermato che il vincolo di forma scritta exart. 23 TUF andasse interpretato in termini “funzionali”, piuttosto che “strutturali”, cioè “secondo quella che è la funzione della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulle nullità […], ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall’investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti”. In particolare, le SS.UU. stabilivano che la nullità per vizio di forma ex art. 23 TUF fosse una nullità relativa, in quanto a tutela dell’interesse particolare dell’investitore. 

Al contrario, l’art. 117 TUB (Titolo VI, capo I TUB) è posto a tutela di interessi generali, tant’è che, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 13.08.2010 n.141, la detta nullità è stata strutturata come nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, e non soltanto su istanza del cliente. 

Inoltre, considerato che è lo stesso articolo 23 co. 4 TUF a stabilire che “le disposizioni del titolo VI capo I del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall’art. 1 comma 6, lettera f)”, si può sostenere che i regimi sanzionatori delle norme in commento (23 TUF e 117 TUB) non andrebbero assimilati.

Pertanto, e in definitiva, deve essere esclusa la legittimità giuridica, quanto meno, dei contratti bancari cd. “mono-firma”, stipulati dopo la modifica dell’art. 127 TUB secondo l’attuale formulazione (i.e. a far data dal 02/01/2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. 13.08.2010 n.141), con conseguente nullità per vizio di forma.

Scarica >> Cass. civile Sez. I sent. n. 22385 del 06.09.2019