L’omesso TAE genera nullità

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L’omesso TAE genera nullità

Costituisce nullità della clausola sugli interessi extra fido la mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) in un contratto di apertura di credito in conto corrente che preveda la capitalizzazione infra-annuale degli interessi, stipulato successivamente alla pubblicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia di Luglio 2003.

Tale principio è stato recentemente affermato dal Tribunale di Padova che si è pronunciato in ordine alla nullità del tasso extra fido contenuto in un contratto di apertura di credito per mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) derivante dalla capitalizzazione.

Ai sensi dell’art. 3 Sezione III delle Istruzioni della Banca d’Italia, in combinato disposto con l’art. 117, comma 8, T.U.B., invero, è esplicitamente previsto che, nei contratti di apertura di credito, la Banca indichi espressamente il tasso nominale ed anche il tasso risultante dalla capitalizzazione degli interessi (cd. TAE). Pertanto, la mancata indicazione del TAE genera la nullità della clausola sugli interessi extra fido, carente di tale indicazione.

Ai sensi dell’art. 117, comma 8, T.U.B., infatti La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.

Si noti che la norma in esame sancisce la nullità dell’intero contrattoper violazione delle Istruzioni della Banca d’Italia. Ciononostante, il Giudice di Padova ha invece circoscritto la sanzione della nullità alla singola clausola sugli interessi extra fido contenuta nel contratto di apertura di credito ipotecario in esame, stabilendo che la nullità dell’intero contratto, pure testualmente prevista dalla citata disposizione del testo unico bancario, deve essere riferita a quelle violazioni che si riflettono sull’intera pattuizione (es. mancanza dell’ISC/TAEG “generale”)” (Trib. Padova 29/11/2019).

Lo stesso Tribunale, peraltro, si è pronunciato anche in merito alla valutazione di usurarietà del TAEG stabilendo che, in caso di previsione pattizia della Commissione di Massimo Scoperto in misura superiore alla CMS usuraria, la percentuale di ultra-soglia va annualizzata e sommata al tasso di interesse, ed al termine di detta operazione va verificato l’eventuale superamento del tasso soglia di usura.

Inoltre, il superamento del tasso soglia a seguito dell’esercizio dello ius variandida parte della Banca, “esercitato ai sensi dell’art. 118 TUB”,costituisce usura originaria, “stante il carattere negoziale della modificazione”.

Continua lo stesso Tribunale affermando che i plurimi riconoscimenti di debito sono in questa sede irrilevanti in quanto gli stessi determinano “solo” un’inversione dell’onere probatorio che, tuttavia, viene travolta dall’accertamento della nullità delle clausole negoziali”.

Infine, la pronuncia in esame è degna di nota per il richiamo alla disciplina dell’art. 1349 c.c. in relazione al parametro EURIBOR e, dunque, per la possibilità delle parti di chiedere la riduzione ad equità del parametro di riferimento una volta dimostrata la condotta anticoncorrenziale e/o in mala fede del “terzo” al quale, mediante il sistema di determinazione degli interessi al tasso variabile incentrato sull’EURIBOR, era stata rimessa – appunto – “la determinazione dell’oggetto del contratto”.

È degno di nota, infine, lo sforzo del Giudice di Padova di applicare la normativa bancaria vigente, in maniera conforme alla ratiodella stessa, a tutela dei diritti dei clienti banca.

Scarica >> Trib. Padova 29.11.2019