OMESSO DEPOSITO DEL CONTRATTO DI CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI: DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO (Tribunale di Firenze, sentenza del 5 dicembre 2022, n. 3401)

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OMESSO DEPOSITO DEL CONTRATTO DI CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI: DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO (Tribunale di Firenze, sentenza del 5 dicembre 2022, n. 3401)

Il Tribunale di Firenze con la recente sentenza n. 3401 del 5 dicembre 2022 si è espresso sul tema della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, in particolare sulla prova che dev’essere fornita dal cessionario ai fini di dimostrare la titolarità del credito ceduto.

Il provvedimento trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo, concesso in favore di una società che affermava di essere titolare del credito azionato in virtù di un contratto di cessione in blocco di crediti.

Orbene, a fronte della specifica contestazione mossa dalla parte opponente, il Giudice ha accolto l’opposizione in quanto, dall’esame della documentazione versata in atti, non ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla società cessionaria.

In particolare, secondo Il Tribunale « (…) alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, via via sempre più consolidata (…) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione di crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 D. d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale…»

Prosegue la sentenza affermando che «la pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall’onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020)», cionondimeno «in caso di contestazione circa l’effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell’essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell’oggetto della cessione».

Sulla base di tali premesse il Giudice conclude affermando che nel caso di specie la cessionaria non ha fornito la prova dell’inclusione del preteso credito vantato in quanto, innanzitutto «…si rileva l’insufficienza, ai fini del compiuto assolvimento dell’onere della prova incombente su parte opposta circa l’effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario, dell’avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie offerti in comunicazione da parte opposta come allegato al ricorso monitorio » e, in secondo luogo, «(…)La necessaria prova documentale dell’effettiva inclusione dello specifico credito nell’ambito dell’oggetto dei contratti di cessione in blocco conclusi non si ritiene adeguatamente fornita da parte opposta nemmeno nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, a seguito delle contestazioni sul punto da parte dell’opponente. Parte opposta, infatti, in allegato agli atti difensivi non ha offerto in comunicazione altre produzioni documentali e, pertanto, nemmeno il contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti o altra documentazione idonea a comprovare le intervenute cessioni (quale ad esempio la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito da parte del cedente)»

Sulla base di tali assunti, il Tribunale ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando la società cessionaria alla rifusione delle spese di lite.

La detta pronuncia si inserisce all’interno del solco tracciato dalla Corte di Cassazione con la nota Ordinanza del 02.02.2022, n. 5857. Ed invero, come affermato dallo stesso Giudice fiorentino, appare sempre più consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova della titolarità del credito nell’ambito delle cessioni in blocco (ovvero di operazioni di cartolarizzazione dei crediti) deve necessariamente passare dall’esibizione del relativo contratto di cessione dei crediti.

Avv. Nicolò Castelli