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Proprietario: Avv. Vincenzo Cancrini

Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 14:43

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Cass. civ. sez. III 30.10.18 n. 27442 (Nulla cl. mora).pdf

Gli interessi moratori, alla stessa stregua delle altre tipologie di interessi, sono assoggettati all’unico tasso soglia previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Pertanto, ove si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108, il relativo  patto è nullo.

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