LA RILEVANZA USURARIA DEGLI INTERESSI DI MORA E DEI COSTI POTENZIALI

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LA RILEVANZA USURARIA DEGLI INTERESSI DI MORA E DEI COSTI POTENZIALI

Il Tribunale di Bari, in sede collegiale adito con un reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza di rigetto della sospensione di una procedura esecutiva immobiliare, è tornato sulla rilevanza usuraria degli interessi di mora conferendo un ulteriore e decisivo precedente a favore della tutela dei diritti del consumatore/cliente.

Nel caso di specie il reclamante impugnava l’ordinanza di rigetto della sospensione del procedimento esecutivo, lamentando la nullità parziale del mutuo, Titolo dell’Esecuzione, per usurarietà del tasso di mora contrattuale e per indeterminatezza dell’ISC e/o TAEG, chiedendo il riconoscimento del diritto alla restituzione della sola sorte capitale, in applicazione dell’art. 1815, co. II, c.c. o, in subordine, l’applicazione degli interessi ex art. 117 7° comma TUB

L’ordinanza de qua si inserisce nel medesimo solco ormai solidamente tracciato dalla cospicua giurisprudenza in materia, sia di merito che di legittimità,  riconoscendo che (se ancora ce ne fosse bisogno) anche gli interessi di mora sono soggetti alla verifica del rispetto delle soglie d’usura,allo stesso modo degli interessi corrispettivi, e che, quasi a fisiologico corollario, ai fini della determinazione del TAEG (tasso annuo effettivo globale) inerente al singolo rapporto, è d’obbligo prendere in considerazione tutti i costi del finanziamento, non solo quelli certi, ma anche quelli potenziali, connessi all’erogazione del mutuo. Infatti, si legge nell’Ordinanza in commento che “ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia” (va)“operato riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo anche di interessi moratori”, rammentando come tale indirizzo sia stato, in realtà, inaugurato dalla Giurisprudenza di legittimità già in tempi meno recenti, laddove veniva riconosciuto come “plausibile l’assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura” (sul punto vengono richiamate Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003; v. anche Corte Cost., n. 29/2002).

I giudici proseguono affrontando la questione in punto di onere probatorio e citando una precedente ordinanza collegiale del medesimo Tribunale, viene sostenuto che “tutto ciò che l’esecutato può utilmente dedurre al fine di conseguire la sospensione dell’esecuzione e tutto ciò di cui il G.E. può e deve occuparsi, in sede di delibazione cautelare dell’opposizione basata sull’usurarietà del contratto di mutuo, è la verosimile assenza del diritto del mutuante di agire in via esecutiva in forza di un titolo esecutivoper un diritto certo, liquido ed esigibile, la cui sussistenza deve apprezzarsi al momento (non della decadenza dal beneficio del termine o dello scioglimento del rapporto contrattuale sottostante, come nel caso della risoluzione del mutuo intimata per il mancato pagamento delle rate, ma a quello) in cui l’azione esecutiva fondata su quel titolo viene preannunciata con la notifica del precetto”; per poi aggiungere che “l’interesse moratorio, al pari di tutte le altre voci di costo, viene in considerazione ai fini della valutazione dell’usurarietà del prestito già al momento della conclusione del contratto” (cfr. Trib. di Benevento, ordinanza n. 43 del 30/12/2015) e ancora “(…) il controllo dell’usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori” (Trib. di Milano, VI, sez. civile, n. 5279 del 28/4/2016).

La peculiarità del caso era costituita dal fatto che le parti avevano concordato l’erogazione di un mutuo di € 300.000 a stato di avanzamento dei lavori (SAL) per la realizzazione di un opificio industriale da completarsi nel termine di 18 mesi dalla pattuizione, stabilendo che il mutuatario si sarebbe obbligato a corrispondere interessi di preammortamento sino alla data dell’atto di consegna e quietanza con periodicità semestrale “calcolati sulla base di “un tasso fisso pari alla quotazione dell’EuroIrs lettera, rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 ore” riferito alla durata del finanziamento, arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta data di erogazione, maggiorato di 1,25 punti in ragione di anno”; comunque, determinati al momento della pattuizione in misura pari al 6% su base annua”. Tuttavia, venivano fissati nella misura del 6% anche gli interessi di ammortamento e gli interessi di mora nella detta misura aumentata di 2 punti percentuali (8%). Il tutto, oltre ad una serie di costi per istruttoria della pratica, commissione di rinegoziazione, commissione di estinzione anticipata, spese di assicurazione ecc. 

In aggiunta, l’atto conclusivo di erogazione del saldo e quietanza (del 2011) alla voce “rimborsi e interessi”, precisava, poi, che “le parti contraenti confermano tutte le pattuizioni di cui al contratto citato in premessa(ossia contenute nella regolamentazione del rapporto di mutuo del 2007). 

Alla luce di ciò, dunque, il collegio rilevava che “anche tenuto conto della pattuizione di interessi di preammortamento e dell’erogazione immediata di una parte delle somme finanziate appare equoriferire la valutazione circa l’usurarietà delle previsioni negoziali in tema di interessi ed oneri accessori all’epoca dell’originaria pattuizione”.Pertanto, avuto riguardo al tasso soglia vigente al 4^ trimestre del 2007 riferito ai “mutui con garanzia reale a tasso fisso” pari al 9,090%, nonché a quello operativo alla data del 20/4/2011 pari al 7,020%, il Collegio affermava sulla base della “ricostruzione contabile di parte reclamante illustrata nell’elaborato tecnico del 17/12/2018, non specificamente smentita da un’avversa ricostruzione contabile né assertiva della parte reclamata”che “in entrambi i casi”, il suddetto Tasso Soglia era “a ben vedere, inferiore rispetto al tasso contrattuale, tenuto conto della percentuale stabilita per gli interessi corrispettivi, della maggiorazione per quelli di mora, nonché degli oneri accessori sopra indicati”.Ciò posto, rilevata mediante la delibazione sommaria l’usurarietà del mutuo e l’applicazione della gratuità ai sensi dell’art. 1815 2° comma c.c., concludeva che, considerato l’originario piano di ammortamento pattuito fra le parti, avente per le stesse valore negoziale vincolante al pari del mutuo, che “alla data di notifica del precetto la parte mutuataria” avesse“versato somme maggiori […] rispetto a quanto dovuto […]”e che, di conseguenza, in accoglimento del reclamo, andava concessa l’invocata sospensione della procedura esecutiva immobiliare.

Scarica>> Tribunale di Bari ordinanza collegiale del 27.08.2019