Con un’articolata ma esaustiva pronuncia, il Tribunale di Chieti ha recentemente ribadito la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso Euribor per il periodo 2005 – 2008 così come accertato dalla decisione della Commissione Antitrust Europea C(2013) 8512/1 del 4.12.2013 nel caso AT39914; conseguentemente il tasso Euribor deve essere sostituito con il tasso legale tempo per tempo vigente, ai sensi degli artt. 1346/1284 III comma c.c., non già con il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 comma VII TUB, applicabile soltanto nelle diverse ipotesi di “inosservanza del comma 4”. La sentenza si distingue, inoltre, per l’ampio excursusstorico-giuridico in materia di Euribor elevandosi, dunque, a precedente di riferimento in punto di tutela del consumatore.
Il Tribunale ricorda come la Commissione antitrustaccertò l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale posta in essere tra primari istituti di credito “che ha maggiorato indebitamente il tasso ufficiale EURIBOR di riferimento dei mutui, tra cui quello azionato con la esecuzione, dal mese di settembre 2005 fino al mese di maggio 2009” e che d’altra parte “i tassi di riferimento sono una componente importante del prezzo degli strumenti finanziari derivati dal tasso di interesse con il quale sono acquistati e venduti dalle banche. La condotta […] è […] designata a ridurre anticipatamente il fattore d’incertezza […] circa il comportamento futuro degli altri competitor” e ciò “dunque falsando la loro rivalità sul mercato e permettendone la collusione” (vengono qui richiamate anche Cass. civ., sez. III, 30/08/2011, n. 17798, Cass. civ., sez. III, 11/07/2014, n. 15902; Cass. civ., sez. III, 13/02/2009, n. 3525; Cass. civ., sez. III, 06/02/2004, n. 2301). Tali condotte configurarono, evidentemente, la violazione degli agli artt. 101 TFUE e 53 Accordo EEA, nonché la fattispecie della “pratica concordata illecita”, disposizioni, queste, a tutela “non solo degli interessi immediati di altri competitori individuali o dei consumatori, ma più in generale della concorrenza in quanto tale”.
La durata degli illeciti venne accertata per il periodo 2005-2009, circoscrivendo allora a tale periodo l’illegittimità del tasso Euribor applicato.
Quello anticoncorrenziale è illecito c.d. plurioffensivo, che determina“il prodursi di effetti pregiudizievoli non solo per gli imprenditori concorrenti esclusi dall’intesa restrittiva, ma anche per gli utenti che concludono il contratto “a valle” dell’intesa anticompetitiva, […] di talché gli utenti finali sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni subiti nei confronti delle imprese che abbiano preso parte all’accordo, normalmente quantificati nell’aumento di costo del bene o servizio determinato dall’intesa.”Ciò indipendentemente dal fatto che la controparte contrattuale sia stata parte dell’intesa distorsiva in quanto“la manipolazione del tasso influenza in ogni caso il tasso convenzionale applicato nel corso del rapporto, rendendolo nullo[…].Tale nullità discende sia dalla indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell’oggetto della clausola relativa al tasso Euribor […] exartt. 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ., sia per intervenuta violazione […]delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EEA” ben potendo, allora, l’utente“poter agire per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale e per la ripetizione delle somme” (cfr. CORTE GIUST. UE, 20.9.2001, causa C-453/99, infra, sez. III, CASS., 27.3.2014, n. 11904; CASS., sez. un., 4.2.2005, n. 2207; CASS., 17.10.2003, n. 15538, tutte infra, sez. III).
D’altra parte “perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata […], la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse […]” (Cass. civ., sez. VI-1, sent., 30/10/2015, n. 22179; Cass. nn. 12276/2010, 14684/2003, 2317/2007).
Sul punto si rimanda ad altri nostri contributi avuto riguardo alle recentissime pronunce della Corte di Cassazione n.17710 del 26.5.2019 e n.16907 del 25.06.2019 https://www.bancheepoteri.it/2019/07/15/fido-di-fatto-e-specifica-determinazione-del-tasso-dinteresse/ehttps://www.bancheepoteri.it/2019/07/08/lindeterminatezza-del-tasso-dinteresse-quale-causa-di-nullita-parziale-del-contratto-ai-sensi-dellart-1346-c-c/
Sulla nullità della clausola in commento (i.e. clausola di indicizzazione EURIBOR – periodo 2005/2009), indipendentemente dalla partecipazione o meno della Banca all’intesa restrittiva, si sono espresse sia la Cassazione (la quale con autorevole arresto, riconosceva da tempo “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 e 182577 c.c.”e, conseguentemente dichiarava“nulla, per violazione dell’art. 1346 c.c., la clausola sulla determinazione quantitativa degli interessi” – cfr. Cass. del 28/03/2002 n. 4490-, sia, più recentemente ed incisivamente, la giurisprudenza di merito “laddove, ai fini dell’invalidità della clausola, considera il fatto oggettivo dell’intesa manipolatoria, nonché la sua incidenza sul tasso variabile pattuito, senza che abbia rilevanza la diretta partecipazione della banca convenuta al cartello bancario” (Trib. Padova, ord. 6.6.2017; Trib. Nocera Inferiore, ord. 28.7.2017; Trib. Roma, Ord., 29/09/2017; Trib. Pescara, sent. n. 557/19).
È evidente, dunque, che sia la giurisprudenza di merito, che quella di legittimità concordano nel ritenere non necessaria la partecipazione della Banca ad eventuali “accordi di cartello”,
A corroborare la propria tesi, poi, il Tribunale richiama sia l’art. 16 Reg. CE 1/2003 “Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza” a mente del quale il giudice nazionale che si pronunci su decisioni, accordi, pratiche già oggetto di decisione della Commissione, “non può prendere decisioni in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione”, sia i principi giurisprudenziali in tema di applicabilità delle decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul danno da illecito anticoncorrenziale. Proprio su questo punto, la sentenza in commento si distingue per un incisivo favordel cliente/parte debole del rapporto, in punto di “onere della prova”. Infatti, “la prova acquisita […] avanti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è in grado di esonerare il danneggiato dalla reiterazione degli accertamenti […] già operata in sede di procedimento amministrativo e di giudizio […]; la decisione costituisce infatti “prova privilegiata” dell’intesa illecita (che rientra nel novero delle prove atipiche), nel senso che all’impresa è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi […]della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi nel procedimento avanti l’Autorità Garante.” Infatti “l’attività di istruzione ed accertamento di fatti compiuta dall’Autorità Garante, […], integra una sorta di stadio avanzato o preliminare di quelle devolute istituzionalmente al singolo giudice civile, investito delle ordinarie azioni risarcitorie fondate sui medesimi fatti, sicché quest’ultimo deve prendere a base delle sue valutazioni di fatto le conclusioni e gli elementi probatori raggiunti ed acquisiti nel procedimento amministrativo e nel successivo giudizio dinanzi al relativo giudice, […]”.
Non a caso, tali principi sono stati parzialmente cristallizzati nell’art. 7 D.Lgs. n. 3/2017 (“Effetti delle decisioni dell’autorità garante della concorrenza“), secondo cui “la decisione definitiva con cui un’autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell’autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove“. L’accertamento dell’illecito antitrust, viene, dunque, iscrittoal rango delle vere e proprie “prove legali” nel giudizio di risarcimento del danno nei confronti dell’autore della violazione. Pertanto, l’accertamento compiuto dalla Commissione europea dell’intesa illecita finalizzata alla manipolazione di un indice finanziario costituisce prova “privilegiata” dell’illecito stesso nel giudizio civile promosso dal mutuatario per la dichiarazione di nullità della clausola di indicizzazione degli interessi secondo il parametro manipolato. Con conseguente obbligo del CTU di considerare invalido ogni tipo di interesse legato a tale indice (Tribunale Roma, ord., 29/09/2017).
Concludendo, il Giudice dichiara la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso Euribor, ordinando la rimessione in istruttoria per il ricalcolo dei rapporti di dare e avere calcolati però col “tasso legale tempo per tempo vigente, ai sensi degli artt. 1346/1284 III comma c.c., non già con il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 comma VII TUB, applicabile soltanto nelle diverse ipotesi di “inosservanza del comma 4”.
Scarica >> Tribunale Chieti, sent. n. 565 del 04 Settembre 2019. Est. Falco