La Cassazione torna a riaffermare il diritto dei clienti bancari ad avare la copia dei documenti, ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B.

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La Cassazione torna a riaffermare il diritto dei clienti bancari ad avare la copia dei documenti, ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B.

Ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B., il cliente (nonché colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni) hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, nonché la copia dei contratti bancari e degli estratti conto anche oltre il suddetto limite decennale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 Ottobre 2019 n. 27769, si è nuovamente soffermata sull’analisi del dettato normativo della norma sopra citata ribadendo due principi fondamentali per la tutela del Cliente nei confronti delle Banche.

In primo luogo, ha stabilito che il cliente ha diritto di ottenere la documentazione inerente ad ogni singola operazione avvenuta nel periodo decennale individuato dalla norma e, a tal fine, può limitarsi a fornire alla banca gli elementi minimi indispensabili per l’individuazione dei documenti richiesti.

La stessa Corte, invero, già nel 2006, con sent. n. 11004, aveva affermato che l’istanza non può essere definita generica laddove siano comunque individuabili i documenti ai quali si riferisce il Cliente e il comportamento ostruzionistico della Banca potrebbe essere qualificato come contrario alla buona fede nell’esecuzione del rapporto. Si noti, al riguardo, che se, fin anche “l’insufficienza di una documentazione rilevante non giustifica il diniego della consulenza contabile” (Cfr. Cass. n. 5091/2016), a maggior ragione l’aver indicato gli elementi minimi per la consegna dei documenti non può giustificare il rifiuto di consegna.

La Suprema Corte, peraltro, ha confermato il principio, già ampiamente espresso anche di recente (Cfr. Cass. n. 14231/2019 e Cass. n. 3975/2019), che il diritto sostanziale del cliente ex art. 119, comma 4, T.U.B. è indipendente dall’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, pertanto, tale diritto può essere esercitato anche in sede giudiziaria, e dunque a prescindere dalla circostanza che la richiesta documentale sia stata avanzata o meno in una fase antecedente.

La Cassazione, quindi, precisa che l’art. 119 TUB ha natura di norma sostanzialee non processuale. Pertanto, l’ordine di esibizione concernente i documenti relativi ai rapporti bancari non è alternativo all’esercizio del diritto di cui all’art. 119, 4° comma TUB e, soprattutto, non è soggetto alle restrizioni di cui all’art. 210 c.p.c.

Con la sentenza n. 14231 del 24 Maggio 2019, la Corte, infatti, aveva sottolineato come “nessuna inferenza interpretativa in chiave restrittiva legittimi il raffronto dell’art. 119, comma 4, T.U.B. e l’art. 210 c.p.c., onde può conclusivamente convenirsi che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell’art. 119 T.U.B. anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c.”. (v. https://www.bancheepoteri.it/2019/06/10/il-diritto-del-cliente-ad-ottenere-i-documenti-delle-operazioni-bancarie-anche-in-corso-di-causa/). 

La natura sostanziale del diritto ex art. 119, comma 4, T.U.B., peraltro, era già stata affermata dalla giurisprudenza più risalente, che con la sentenza sopra richiamata n. 11004 del 2006 aveva stabilito che si tratta di un diritto che “non si esplica nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi”.

L’ordinanza in esame delinea, infatti, la funzione eminentemente informativa e di protezione del cliente assolta dalla norma, ribadendo quanto già espresso con la recente decisione n. 3975 dell’8 febbraio 2019, ovvero che “il titolare di un rapporto di credito in conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante”.

In merito alla natura sostanziale dell’art. 119, comma 4, T.U.B., appare, infine, opportuno richiamare i recenti commenti del Prof. Avv. Bruno Spagna Musso alla sentenza del Tribunale di Napoli del 31/01/2019 (v. https://www.bancheepoteri.it/2019/06/06/la-criticabile-perseveranza-dei-giudici-nellulteriormente-rafforzare-la-posizione-della-banca-anche-sul-piano-processuale-in-punto-di-accertamento-negativo-e-onere-probatorio/) e alla successiva pronuncia del Tribunale di Lucca del 23/04/2019, (v. https://www.bancheepoteri.it/2019/05/13/lobbligo-di-consegna-dei-contratti-bancari/) nell’ambito delle quali è stato ribadito che il limite decennale al diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria imposto dall’art. 119, comma 4, TUB riguarda soltanto i documenti inerenti alle singole operazioni, non anche i contratti bancari  (come ad esempio, il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito in conto corrente), ovvero gli estratti conti trimestrali. 

In conclusione, quest’ultima ordinanza della Cassazione può considerarsi un ulteriore ed importante contributo nell’ottica della miglior tutela dei clienti bancari, in quanto ribadisce il principio secondo cui il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ex art. 119, comma 4, T.U.B., non può comportare un onere eccessivo per il Cliente con riguardo all’individuazione del rapporto e dei relativi documenti, né in merito all’esperimento di una preventiva richiesta in sede giudiziale.

Avv. Beatrice Cancrini

Scarica >> Cass. civ. Ord. n. 27769 del 30/10/2019